UNIVERSITÀ POPOLARE MESTRE

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n.117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, un’Associazione, aperta a tutti, a durata illimitata, denominata Università Popolare Mestre (U.P.M.).

L’Associazione ha sede sociale in Venezia Mestre, VE, Corso del Popolo, 61.  Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie.

L’Associazione, riconosciuta con personalità giuridica, ha finalità di promozione sociale A.P.S, a-partitica, a-sindacale e a-confessionale, a carattere volontario, senza perseguimento di scopi di lucro.

La denominazione attuale è Università Popolare Mestre (UPM).

L’Associazione assumerà nella denominazione l’acronimo APS successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.   

Art. 2 – Statuto e Regolamento

L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

La vita e le attività dell’Associazione sono disciplinate oltre che dallo Statuto anche da un eventuale Regolamento, a cui siano demandate le norme di dettaglio.

Il Regolamento, le sue modifiche e i suoi aggiornamenti, sono proposti dall’Organo di Amministrazione e approvati dall’Assemblea ordinaria degli Associati.

Art. 3 – Finalità e Attività 

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati, hanno come oggetto (dall’Art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117/2017):

  • (Lettera d) – Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • (Lettera i) – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • (Lettera k) – Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • (Lettera r) –  Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

 L’Associazione, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, intende:

  1. promuovere e favorire manifestazioni quali conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, attività teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, visite a musei, mostre, ecc.;
  2. promuovere ogni forma di turismo a carattere culturale e associativo;
  3. istituire, svolgere e gestire, a favore dei propri Associati, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico e pratico, a carattere informativo, formativo e professionale – specialistico, di aggiornamento, di qualificazione, di riconversione nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero, anche per conto di Enti o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipulazione di eventuali convenzioni;
  4. organizzare attività formative a favore delle minoranze etniche e dei portatori di handicap nonché di soggetti appartenenti alla fascia dell’emarginazione;
  5. favorire lo svolgimento di attività sportive, ricreative e associative;
  6. sviluppare una attività editoriale finalizzata alla promozione culturale dell’Associazione.

Art. 4 – Anno Accademico – Esercizio Finanziario

 L’Anno Accademico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

 L’esercizio finanziario va riferito all’anno solare.

Art. 5 – Ammissione – Cancellazione

Possono associarsi tutte le persone fisiche, maggiorenni, che condividono le finalità dell’Associazione previste dallo Statuto.

L’Ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, previo versamento della quota associativa annuale, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale annuale va versata al momento della domanda di ammissione o di rinnovo; essa è riferita all’anno accademico in corso.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di non accettazione della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 45 (quarantacinque) giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

La qualifica di Associato può venire meno per:

  1. domanda di Recesso;
  2. mancato versamento della quota associativa di rinnovo entro i termini stabiliti nel Regolamento
  3. sopravvenuti motivi di incompatibilità o comportamenti non consoni alla vita associativa.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli Associati

Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di:

  1. votare in Assemblea ed esercitare l’elettorato attivo e passivo, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli Associati;
  2. esaminare i libri sociali;
  3. essere informati sulle attività dell’Associazione;
  4. prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  5. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  6. accedere alla sede e alla biblioteca; possono partecipare ai corsi, alle manifestazioni, alle gite e alle altre attività organizzate dall’Associazione;
  7. richiedere, nelle forme stabilite dall’Organo di Amministrazione, l’utilizzo di aule per riunioni ed incontri, delle attrezzature e del materiale didattico disponibile, di presentare proposte per nuove iniziative.

Gli Associati non in regola con la quota associativa perdono i diritti sopraelencati.

Gli Associati hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
  2. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito entro i termini fissati nel Regolamento.

Gli Associati possono contribuire al funzionamento dell’Associazione per libera scelta, in maniera disinteressata e gratuita.

L’Organo di Amministrazione può deliberare il riconoscimento economico agli Associati incaricati dall’Associazione a svolgere attività di tipo professionale in base a competenze specifiche.

Ai fini di ottenere il rimborso delle spese sostenute per conto del sodalizio, gli Associati devono presentare nota documentata relativa agli esborsi suddetti.

Oltre agli Associati ordinari, l’U.P.M. annovera Associati Onorari e Associati Benemeriti.

Vengono qualificati Associati Onorari da parte dell’Organo di Amministrazione quelle persone che, pur non iscritte all’Associazione, contribuiscono o hanno contribuito in modo rilevante al perseguimento dei fini dell’U.P.M. La qualifica di Associato Onorario è puramente simbolica: agli Associati Onorari non è richiesto il versamento della quota sociale ed essi non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Vengono qualificati Associati Benemeriti da parte dell’Organo di Amministrazione, quegli Associati che si impegnano o si sono impegnati con particolare dedizione nelle attività Associative. La qualifica di Associato Benemerito ha valenza di riconoscimento simbolico; implica gli stessi diritti e doveri degli Associati ordinari.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea degli Associati;
  2. Organo di Amministrazione;
  3. Collegio dei Revisori dei conti;
  4. Collegio dei Probiviri;
  5. Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Può svolgersi sia in sessione ordinaria, che straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli aderenti all’Associazione iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il pagamento della quota Associativa annuale.

La convocazione viene effettuata di norma dal Presidente;

L’Assemblea può inoltre essere convocata:

  1. per decisione dell’ Organo di Amministrazione;
  2. su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo degli Associati.

La convocazione indicante l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione è effettuata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione con comunicazione inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione medesima mediante lettera a mano o comunicazione elettronica al recapito risultante dal libro degli Associati. La convocazione deve essere esposta all’albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

Il verbale dell’Assemblea sarà redatto dal Segretario eletto e, dopo la sua approvazione, sarà inserito nell’apposito libro dei verbali.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. In caso di inerzia dell’Organo di Amministrazione protratta per trenta giorni, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L’Assemblea in sede ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi. Sono ammesse votazioni per delega; ciascun associato può disporre di non più di due deleghe.

In sede ordinaria l’Assemblea:

  1. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario ed economico;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. decide sui ricorsi contro i provvedimenti dell’Organo di Amministrazione in ordine alle sanzioni disciplinari irrogate o al mancato accoglimento della richiesta di iscrizione;
  6. discute e approva la relazione del Presidente sull’attività svolta durante l’Anno Accademico;
  7. approva l’eventuale Regolamento.

 

L’Assemblea in sede straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

L’Assemblea in sede straordinaria, solo per le modifiche statutarie, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto. Sono ammesse le votazioni per delega; ciascun Associato può disporre di non più di due deleghe.

L’Assemblea in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L’Assemblea in sede straordinaria per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione segue le norme del Codice Civile.

Art. 9 – Elezione degli Organi Sociali

Ogni tre anni l’Assemblea in sede ordinaria procede alla elezione degli Organi Sociali. Sono ammesse le votazioni per delega; ciascun Associato può disporre di non più di due deleghe.

Tutti gli Associati possono candidarsi indicando l’Organo prescelto accompagnando la richiesta con un curriculum vitae. L’Organo di Amministrazione esamina la correttezza formale delle candidature ai diversi Organi Sociali e redige, almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni, l’elenco dei candidati affiggendolo all’Albo Ufficiale della Sede.

Su richiesta del Presidente dell’Assemblea, si procede alla nomina di un Presidente di seggio e di due Scrutatori, purché non siano candidati.

Nelle votazioni è possibile esprimere un numero massimo di 4 (quattro) preferenze per l’Organo di Amministrazione e di 2 (due) preferenze per il Collegio dei Probiviri ed altrettante per il collegio dei Revisori dei Conti.

Sulle operazioni di voto il Presidente del seggio e gli Scrutatori redigono apposito verbale nel quale devono risultare il numero dei votanti, delle schede valide e dei voti riportati da ciascun candidato.

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto l’associato con maggiore anzianità associativa. In caso di ulteriore parità viene eletto l’Associato più giovane di età.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro degli Organi Sociali, subentra il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla Presidenza.

Art. 10 – Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea tra i propri Associati.

L’Organo di Amministrazione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

La convocazione dell’Organo di Amministrazione, indicante l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione è effettuata dal Presidente con comunicazione di posta elettronica inviata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

L’Organo di Amministrazione può anche autoconvocarsi su richiesta della maggioranza dei componenti.

L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Dopo le elezioni, l’Organo di Amministrazione uscente mantiene le proprie funzioni di ordinaria amministrazione finché il nuovo non ha stabilito, al suo interno, le cariche sociali ed assunto le consegne dei beni patrimoniali e dei documenti amministrativi. Tale periodo di tempo non può superare i due mesi, scaduti i quali il nuovo Organo entra automaticamente in funzione.

Il nuovo Organo elegge, al suo interno, il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie in assenza del Presidente e di supporto allo stesso.

L’Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  1. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  3. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  4. predisporre il bilancio preventivo e tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  5. deliberare l’ammissione o meno degli Associati in seguito alla loro domanda;
  6. deliberare le sanzioni disciplinari nei confronti degli Associati su proposta del Collegio dei Probiviri;
  7. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
  8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  9. deliberare l’ammontare delle quote associative annuali e di partecipazione alle attività didattico-culturali;
  10. deliberare, nei limiti del bilancio, l’eventuale impiego di personale retribuito;
  11. deliberare le modalità di partecipazione di non Associati alle attività dell’U.P.M.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Organo di Amministrazione ha la facoltà di promuovere l’istituzione di Dipartimenti, Commissioni o Gruppi di Lavoro e ne autorizza l’esecuzione delle relative proposte.

Ogni Dipartimento raggruppa le materie d’insegnamento e le aree di attività che hanno carattere di affinità. Nel loro ambito vengono proposti all’Organo di Amministrazione e successivamente organizzati i corsi d’insegnamento a carattere formativo e professionale.

Il Presidente di concerto con l’Organo di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore per ogni Dipartimento scelto tra i propri Associati.

Il Direttore ha l’incarico di organizzare e coordinare le attività didattico-culturali, la scelta dei docenti, gli orari delle lezioni, i rapporti con i corsisti.

Alle attività dei Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di lavoro, per esigenze particolari e su approvazione del Presidente, possono partecipare degli esterni previa delibera dell’Organo di Amministrazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’U.P.M. in tutte le sedi.

Svolge funzioni di coordinamento e di sintesi delle attività della U.P.M. assieme all’Organo di Amministrazione.

Convoca e presiede le riunioni dell’Organo di Amministrazione. Partecipa di diritto alle aggregazioni che vengono eventualmente costituite.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi e contabili, la corrispondenza e i bilanci.

Il Presidente redige la relazione finale dell’Anno Accademico e, previa approvazione dell’Organo di Amministrazione, la presenta all’Assemblea annuale degli Associati.

In caso di assenza continuativa del Presidente superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell’Associazione o di dimissioni, l’Organo di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario cura lo svolgimento di tutte le attività di ordinaria gestione, quali l’adesione all’Associazione, le iscrizioni ai corsi e alle attività dell’U.P.M., la tenuta dei Libri di responsabilità dell’Organo di Amministrazione, del libro di protocollo della corrispondenza in partenza e in arrivo e l’archiviazione dei documenti.

Cura la regolare organizzazione delle attività didattiche e culturali.

Coordina il personale di segreteria.

Redige il verbale delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

In caso di assenza continuativa del Segretario superiore ai tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento dell’attività dell’Associazione o di dimissioni, l’Organo di Amministrazione nomina un nuovo Segretario.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere svolge tutte le operazioni economiche e ne rende conto all’Organo di Amministrazione.

Cura la contabilità e la preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Nei suoi compiti può avvalersi, su approvazione dell’Organo di Amministrazione, dell’assistenza di un professionista esterno.

Art. 15 – Risorse Economiche

Le Risorse Economiche dell’Associazione sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sono costituite da:

  1. quote sociali;
  2. quote di partecipazione alle attività didattico – culturali;
  3. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzato nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. contributi e donazioni da parte degli Associati e non, dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
  6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli Utili e Obbligo di utilizzo del Patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’Art.8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 – Bilancio di esercizio

L’Organo di Amministrazione redige il Bilancio di esercizio annuale (Bilancio consuntivo o il Rendiconto economico-finanziario corredato dalla Relazione di missione o dal Bilancio sociale) da sottomettere all’approvazione della Assemblea annuale ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

La proposta di Bilancio consuntivo deve essere messa a disposizione degli Associati almeno una settimana prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria.

Art. 18 – Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  1. Libro degli Associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
  3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
  4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
  5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associativi, tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità stabilite dall’Organo di Amministrazione.

Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Essi eleggono, al loro interno, il Presidente. Essi vengono scelti tra persone dotate di adeguate capacità.

I Revisori dei Conti devono ispezionare le scritture contabili, effettuare almeno tre controlli di cassa all’anno, verificare le proprietà sociali, vigilare sul buon funzionamento amministrativo e fiscale dell’Associazione, verificare il Bilancio Consuntivo e presentare la relativa relazione all’Assemblea degli Associati.

Il Collegio delibera a maggioranza.

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale su apposito registro. Esso rimane a disposizione dell’Organo di Amministrazione, dell’Assemblea e di ogni Associato che ne faccia richiesta.

Nei suoi compiti può avvalersi, su approvazione dell’Organo di Amministrazione, dell’assistenza di un professionista esterno.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell’Organo di Amministrazione senza diritto di voto e possono esprimere solo un parere in ordine alle modifiche e interpretazioni dello Statuto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di assenze ingiustificate continuative pari alla metà delle riunioni annuali del Collegio e di mancata risposta alle sollecitazioni del Presidente, questi deve darne comunicazione al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di competenza.

Art. 20 – Organo di Controllo

Nel caso in cui siano superati per due esercizi finanziari consecutivi i limiti previsti dall’art 30 c.2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 verrà nominato un Organo di Controllo, anche monocratico. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

E’ composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra gli Associati di riconosciuta integrità morale che siano iscritti all’Associazione da almeno due anni. Al suo interno viene eletto un Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

In caso di impossibilità alla funzione di un membro (dimissioni, procedimento disciplinare, assenze continuative per oltre la metà delle riunioni annue) e in mancanza di subentranti, l’Organo di Amministrazione dell’Associazione nomina d’urgenza un membro supplente fino alla successiva Assemblea e relativa elezione.

Il Collegio ha compiti di:

  1. risolvere le controversie che sorgono all’interno dell’Associazione, ove possibile con funzione arbitrale di mediazione, per giungere ad una amichevole composizione dei dissapori;
  2. esprimersi su interpretazioni dello Statuto, ove richiesto, collaborando con ciò con l’Organo di Amministrazione;
  3. valutare, su richiesta scritta di un Associato, il comportamento altrui, giudicato contrario al decoro e all’immagine dell’Associazione e sottoporre all’Organo di Amministrazione pareri e sanzioni disciplinari in merito.

Ove non possibile l’unanimità, il Consiglio si esprime a maggioranza.

Di ogni riunione e deliberazione viene redatto verbale su apposito registro.

Art. 22 – Procedimento Disciplinare

In caso di comportamento contrario al decoro e all’immagine dell’Associazione o di danni materiali da parte di un Associato, su richiesta scritta di altro Associato o dell’Organo di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri istruisce un procedimento valutativo che si può concludere con l’archiviazione o con una sanzione disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto al massimo riserbo, alla trasparenza della procedura (obbligo di notificare in modo formale al associato inquisito l’inizio e le conclusioni del procedimento, di verbalizzare ogni seduta e l’eventuale parere contrario, di firma congiunta), alla completezza degli elementi di giudizio (obbligo a sentire l’inquisito, raccogliere memorie, atti e testimonianze, a motivare compiutamente il parere conclusivo), a informare l’Associazione nella figura del suo Presidente.

L’archiviazione segue un procedimento in cui la mancanza risulti solo apparente o non si riesca a dimostrare la colpevolezza entro 60 giorni.

Le sanzioni irrogabili sono: richiamo o censura scritta, sospensione, espulsione dall’Associazione solo per gravi motivi.

Il richiamo o censura è la dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Viene notificata all’interessato da parte del Presidente del Collegio ed è inappellabile. Non viene pubblicata e non comporta pregiudizio o altra conseguenza.

L’Organo di Amministrazione prende atto dei pareri e delle sanzioni del Collegio in una convocazione che preveda tale decisione all’Ordine del giorno.

Contro la sospensione e l’espulsione dall’Associazione è consentito ricorso all’Assemblea che si esprimerà alla convocazione più vicina. Fino ad allora la sanzione è sospesa.

Il ricorso va formalizzato entro 15 giorni dalla notifica all’interessato con lettera raccomandata o a mano protocollata, indirizzata al Presidente dell’Associazione che avrà cura di inserirlo nell’ Ordine del giorno dell’Assemblea.

L’Assemblea, in fase giudicante, sarà informata del procedimento seguito e della sanzione irrogata dal Presidente del Collegio dei Probiviri e darà spazio all’incolpato per un intervento a propria difesa. Infine, delibererà con voto segreto e a maggioranza.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso unicamente dall’Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

La devoluzione del patrimonio viene decisa dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza di cui al comma precedente a favore di quell’Ente culturale o di beneficenza con finalità analoghe a quelle dell’U.P.M. o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e dall’operatività dello stesso, ai sensi dell’articolo 104 comma 2 del D. Lvo 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio è devoluto secondo le disposizioni dell’Art.9 del D. Lvo 117/2017.

Art. 24 – Aggiornamenti, Interpretazioni, Giudizi

In caso di dubbi di interpretazione del presente Statuto, l’Assemblea ordinaria degli Associati delibera a maggioranza sull’interpretazione delle norme statutarie.

Art. 25 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché quelle di cui al D. Lvo 117/2017 e successive modifiche.

Art. 26 – norma transitoria

Il presente statuto entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

In deroga all’art. 10 Il Consiglio Direttivo (ora Organo di Amministrazione) rimane in carica fino alla sua attuale scadenza naturale.